Cass. civ. n. 24194 del 08 agosto 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Imposta versata in forza di norma dichiarata incompatibile con il diritto comunitario - Rimborso - Disciplina - Decadenza prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Contrasto con il diritto dell'Unione europea - Esclusione - Fondamento.


Il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, entro il quale può essere chiesto il rimborso dell'IVA indebitamente corrisposta all'Amministrazione finanziaria trova applicazione, in mancanza di una disciplina specifica, anche ove una norma interna sia stata dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, in quanto detto termine, come affermato dalla stessa Corte di Giustizia, non è contrario ai principi di equivalenza e di effettività, poiché consente ad un soggetto normalmente diligente di far valere i propri diritti.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 4150 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

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