Cass. civ. n. 24198 del 09 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Spese di pubblicità a favore di società sportive dilettantistiche - Agevolazione - Prova - Iscrizione della società beneficiaria nell'apposito registro - Necessità - Requisito anteriore alla prescrizione normativa - Configurabilità.


In tema di spese di pubblicità a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, l'accesso al regime fiscale agevolato, di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, esige la prova che il beneficiario della sponsorizzazione è una società o un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986, la quale può essere fornita soltanto tramite l'iscrizione nell'apposito registro del CONI, anche con riferimento agli anni d'imposta anteriori alla previsione dell'obbligatorietà di tale adempimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29401 del 2019

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 149 com. 4
Legge 16/12/1991 num. 398 art. 1 com. 1
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 5 CORTE COST.

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