Cass. pen. n. 7355 del 24 settembre 1984

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 660 c.p., la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune. Nell'ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore è pertanto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio. (Nella specie trattavasi di continuo e pressante tallonamento con la vettura da parte dell'autore del reato nei confronti del veicolo della vittima).

Testo massima n. 2


Le frasi intimidatrici espresse in forma condizionata non integrano gli estremi del reato di minaccia, quando siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, bensì a prevenirne un'azione illecita, rappresentandogli la reazione legittima determinata da un suo comportamento (nella specie è stato ritenuto che la locuzione «prova a denunciarmi e vedrai che cosa ti succede» avesse carattere intimidatorio in relazione alla condotta complessiva dell'imputato, che in precedenza aveva percosso la parte offesa).

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