Art. 660 – Codice penale – Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo , reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 40033/2023
Non integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone l'invio di messaggi mediante le applicazioni "instagram" e "facebook", le cui notifiche, in quanto disattivabili con i sistemi di "alert" o "preview", dipendono da una scelta del destinatario, che può sottrarsi all'interazione immediata con il mittente.
Cass. civ. n. 11679/2022
Il reato di molestia o disturbo alle persone, presupponendo che la condotta sia stata tenuta "per petulanza o per altro biasimevole motivo", non è configurabile nel caso in cui le molestie siano state reciproche e, dunque, quando tra le stesse vi sia stato un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza.
Cass. civ. n. 28959/2021
Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone in caso di ripetuto invio di messaggi di posta elettronica.
Cass. civ. n. 15625/2021
Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di atti persecutori in un caso di condotta di reiterata ed ossessiva molestia della persona offesa, mediante appostamenti sul luogo di lavoro e nei pressi dell'abitazione, urla ed aggressioni verbali seguite all'insistente suonare al citofono ed al campanello, telefonate invadenti, minacce e tentativi di contatti fisici, tali da cagionare un grave stato d'ansia e paura nella vittima e costringerla a limitare le uscite e a farsi costantemente accompagnare da qualcuno).
Cass. civ. n. 7993/2020
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 04/04/2019)
Cass. pen. n. 45315 del 7 novembre 2019
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., è necessaria una effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale che assurga al rango di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto integrata la contravvenzione nell'invio ripetuto di squilli telefonici e sms non graditi dal destinatario).
Cass. civ. n. 19631/2019
Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.
Cass. civ. n. 40716/2018
Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona l'invio per posta ordinaria di una pluralità di lettere contenenti messaggi ed immagini a contenuto osceno, difettando il carattere invasivo del mezzo telefonico e non comportando tale condotta un'immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né un'intrusione diretta del primo nella sfera del secondo.
Cass. civ. n. 19924/2014
In tema di molestia o disturbo alle persone, la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, integra fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. in cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati.
Cass. civ. n. 3758/2014
Il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. (Fattispecie nella quale è stato escluso che integrasse la contravvenzione una sola telefonata, effettuata in orari normali, al fine, non di molestare, ma di ingiuriare e minacciare la persona offesa).
Cass. civ. n. 24510/2010
Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona col mezzo del telefono o l'invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbamento o fastidio nel destinatario.
Cass. civ. n. 28853/2009
Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Ne consegue che devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni. (Fattispecie relativa a una pluralità di episodi accaduti all'interno di un edificio condominiale).
Cass. civ. n. 17787/2008
Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo per sua natura necessariamente abituale, in quanto può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, può però assumere tale forma, incompatibile con la continuazione allorché non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere, quanto la loro reiterazione assillante (nella specie numerose telefonate di tono offensivo ) a determinare l'effetto pregiudizievole dell'interesse tutelato.
Cass. civ. n. 36225/2007
In tema di molestia o disturbo alla persona, la disciplina dell'aberratio ictus monolesiva non trova applicazione qualora, per la specificità della persona effettivamente presa di mira dall'agente, il mutamento imprevisto del soggetto passivo escluda la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'agente stesso. (Nel caso di specie, la S.C., sottolineate la caratterizzazione personale e la natura di reato a dolo specifico della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione, per carenza dell'elemento psicologico, dell'imputato che, per errore nella memorizzazione di un numero telefonico, aveva inviato messaggi telefonici a contenuto pornografico ad un minore, soggetto diverso da quello al quale l'imputato stesso intendeva farli pervenire).
Cass. pen. n. 32321 del 8 agosto 2007
L'esercizio del diritto di libera espressione del pensiero, per spiegare la propria funzione scriminante in relazione al reato di molestia o disturbo delle persone, deve essere esercitato entro limiti ben definiti e non esclude la contravvenzione se esso avviene con modalità petulanti. (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva escluso l'antigiuridicità della condotta di un soggetto che ripetutamente, nel corso di collegamenti televisivi, si era posto alle spalle del cronista disturbandone l'attività mediante l'esibizione di un cartello e di oggetti fallici ovvero pronunziando frasi offensive nei confronti di terzi).
Cass. civ. n. 21158/2007
Un'unica condotta è in grado di integrare sia il reato di molestia o disturbo alle persone, che il delitto di ingiuria, perché tra le due previsioni non sussiste alcun rapporto di specialità, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici. (Fattispecie relativa all'invio insistente di messaggi SMS a mezzo telefono con contenuto ingiurioso).
Cass. civ. n. 19438/2007
Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza. (Nel caso di specie l'imputato, ex fidanzato della persona offesa, le aveva rivolto frasi ed atteggiamenti di corteggiamento per ore, intrattenendosi alla presenza di altri avventori all'interno del locale pubblico dove la stessa lavorava come cameriera, nonostante le espresse e ripetute rimostranze della vittima).
Cass. civ. n. 8198/2006
Il reato di cui all'art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente ravvisato il reato di molestia nel comportamento di un soggetto che, ponendosi con un cartello alle spalle di un cronista durante il collegamento televisivo, aveva disturbato l'attività del cronista e degli altri operatori della televisione, alterando le normali condizioni di tranquillità alle quali hanno diritto tali persone nello svolgimento della loro attività lavorativa).
Cass. civ. n. 18449/2005
Integra gli estremi del reato di ingiuria (art. 594 c.p.) e non di molestia (art. 660 c.p.) l'invio, in rapida sequenza, in ora diurna di due messaggi sms di contenuto ingiurioso, poiché le modalità della forma di comunicazione (scritta e non vocale) e l'ora prescelte non sono idonee a ledere la privata tranquillità, ma l'onore personale.
Cass. civ. n. 28680/2004
La disposizione di cui all'art. 660 c.p. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia de auditu che de visu a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario.
Cass. civ. n. 26303/2004
Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione «per petulanza o altro biasimevole motivo» alla quale è subordinata l'illiceità penale del fatto. (Fattispecie relativa a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile).
Cass. civ. n. 23521/2004
Il reato di molestia di cui all'art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia. (Nella specie è stata ritenuta molesta una sola telefonata effettuata alle ore 23, ritenuta notturna, con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta).
Cass. civ. n. 19071/2004
Il reato di cui all'art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. (Fattispecie in cui sono stati ravvisati gli elementi costitutivi del reato nella condotta dell'imputata, consistente in continue ed inconcludenti telefonate, contenenti sempre le stesse domande ed effettuate senza una ragione che ne giustificasse in alcun modo la reiterazione).
Cass. civ. n. 14512/2004
La pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato di cui all'art. 660 c.p. e non può, quindi, essere riconducibile all'ipotesi di reato continuato.
Cass. civ. n. 9619/2004
In tema di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), se, per un verso, deve ritenersi la configurabilità del reato anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, in modo tale, tuttavia, da rivelare l'esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per «biasimevole motivo» per altro verso deve escludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di «fastidiosa» o «irritante») a chi la subisce, richiedendosi invece che tale sua caratteristica le venga impressa senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all'effettivo esercizio del preteso diritto; ragione che può consistere anche nell'intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse costituire reato di molestie la condotta consistita nell'avere l'imputato, — a fronte dell'asserito parziale spoglio di una servitù di passaggio che gli avrebbe consentito di accedere senza ostacoli ad un'area adibita a parcheggio condominiale —, sistematicamente lasciata aperta, quando ciò poteva essere visto dagli altri condomini, la sbarra comandata elettricamente che era stata installata all'ingresso dell'area anzidetta).
Cass. civ. n. 4053/2004
In tema di molestia e disturbo alle persone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.
Cass. civ. n. 25045/2002
In tema di molestia o disturbo alle persone, la norma dell'art. 660 c.p. mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, e la relativa contravvenzione è procedibile d'ufficio. Ne consegue che, quando il fatto sia perseguibile anche quale minaccia, l'assenza della querela per tale ultimo reato o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale, mentre quest'ultimo, nel caso di contestuale perseguimento del delitto punibile a querela, resta invece assorbito nella fattispecie più grave.
Cass. civ. n. 16729/2001
La speciale causa di non punibilità della «ritorsione» prevista dall'art. 599, comma 1, c.p., per il reato di ingiuria non trova applicazione per quello concorrente di molestie con il mezzo del telefono, commesso nel medesimo contesto, stante la non corrispondenza delle condotte punibili e dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici.
Cass. civ. n. 1731/1999
La remissione di querela non produce effetti per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). Con detta previsione, il legislatore ha, infatti, inteso tutelare, oltre alla quiete privata, la tranquillità pubblica, avuto riguardo agli effetti che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto a tale contravvenzione, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; sicché l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, di modo che la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, con la conseguenza che il fatto è perseguibile d'ufficio.
Cass. civ. n. 13555/1998
Ai fini della sussistenza del reato ex art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), gli intenti perseguiti dall'agente sono del tutto irrilevanti una volta che si sia accertato che comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone. (Nella specie: telefonate ingiustificate ad ogni ora del giorno e della notte).
Cass. civ. n. 7437/1998
In materia di molestia o disturbo alle persone, l'art. 660 c.p. è teso a punire quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa e, a volte, anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, i quali influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l'ordine pubblico. Ne consegue che il gracidare isolato di un citofono, per quanto sgradevole sia, non integra gli estremi del suddetto reato.