Cass. pen. n. 24256 del 21 aprile 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Giudicato cautelare - Portata ed estensione - Mutamento della situazione processuale - Rivalutazione della vicenda cautelare - Necessità - Fattispecie.


In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda. (Fattispecie relativa a impugnazione del decreto reiettivo della richiesta di sequestro preventivo impeditivo, in cui la Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del precedente ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego della convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza non potesse precludere la rivalutazione della vicenda, in ragione degli elementi di novità addotti dagli inquirenti, idonei a dimostrare la permanenza del reato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 43251 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

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