Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5699 del 18 aprile 2001

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5699 del 18 aprile 2001

Testo massima n. 1

La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ha come presupposto che due fondi o due parti del medesimo fondo, appartenenti in origine ad un proprietario unico o a più proprietari in comunione, siano stati posti da lui stesso o da loro stessi in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l’uno rispetto all’altro, atta ad integrare, di fatto, il contenuto di una servitù prediale e che abbiano mantenuto inalterata tale situazione nel cessare di appartenere allo stesso soggetto. Fino a quando, però, i due fondi
o le due parti del fondo, posti appunto in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente de facto al contenuto proprio di una servitù, continuano ad appartenere allo stesso proprietario o a più proprietari in comunione, la servitù non può sorgere, ostandovi il principio nemini res sua servit.

Testo massima n. 2

Per la costituzione convenzionale di una servitù prediale non è sufficiente una clausola di stile secondo cui la «vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze», essendo indispensabile l’estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla [ fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest’ultimo, estensione ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze