Cass. pen. n. 24260 del 28 aprile 2023

Testo massima n. 1


SPORT - Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore - Convalida - Mancata indicazione dell’orario di deposito - Termine dilatorio di 48 ore previsto a pena di nullità - Possibilità di verificarne “ex actis" il rispetto - Sussistenza.


In tema di convalida del provvedimento del Questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura, ove sia possibile ricavare dagli atti che il giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all'interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 5624 del 2017

Normativa correlata

Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

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