Cass. pen. n. 31982 del 29 luglio 2003

Testo massima n. 1


Ai fini della configurazione del delitto di violazione di domicilio, per “abitazione” si intende il luogo adibito ad uso domestico di una o più persone; non è tale — difettando del requisito dell'attualità dell'uso domestico — l'appartamento non ancora abitato dal proprietario, tanto più se esso contiene mobili ed effetti personali di pertinenza del soggetto imputato.

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