Cass. pen. n. 11277 del 10 novembre 1994
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di violazione di domicilio, la casa da gioco (casinò) gestita in regime privatistico va considerata alla stregua di locale aperto al pubblico per lo svolgimento di attività di natura privata, come bar, negozi ed altri consimili, rispetto ai quali sussiste lo ius excludendi del titolare dell'esercizio, e rientra pertanto nella tutela della norma dell'art. 614 c.p. (Fattispecie nella quale l'imputato si era opposto all'invito di allontanarsi dai locali di accesso al casinò di Saint Vincent rivoltogli dai preposti alla sorveglianza, allo scopo di impedirgli di esercitare l'attività di «prestasoldi» ai giocatori in difficoltà).
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