Cass. pen. n. 2049 del 17 febbraio 1987

Testo massima n. 1


È luogo tutelato dall'art. 614 c.p. anche la casa nella quale una persona si prostituisce, poiché non cessa di essere una privata dimora, tanto più in quanto, abolita la regolamentazione della prostituzione, il solo esercizio di essa costituisce un'attività lecita anche se moralmente riprovevole.

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