Cass. pen. n. 410 del 14 gennaio 1985
Testo massima n. 1
Ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d'abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di un'attività personale rientrante nella larga accezione di libertà domestica. (Nella specie: casa colonica o «casale» su fondo coltivato, utilizzata dal possessore per uso domestico, anche saltuariamente, in relazione alla cura di animali o alla coltivazione stagionale del fondo).
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