Cass. pen. n. 4879 del 28 maggio 1984
Testo massima n. 1
L'ospitalità dà luogo ad un rapporto del tutto precario che può in qualsiasi momento esser fatto cessare dal titolare dell'abitazione. Pertanto essa non può realizzare a favore dell'ospite una situazione di diritto tutelabile sul piano giuridico. Ne deriva che il soggetto ospitato non ha alcuna legittimazione a mantenere, contro la volontà del titolare dello ius prohibendi, il precario stato di domicilio provvisoriamente assicuratogli in precedenza.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi