Cass. civ. n. 24295 del 09 agosto 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Istanza di rimborso Iva - Sospensione ope legis del pagamento ex art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Conseguenze - Interessi moratori sino alla definizione del procedimento penale.


In tema di rimborso del credito IVA, la constatazione a carico del creditore di uno dei reati indicati al comma 3 (attualmente comma 8) dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 comporta la sospensione ope legis del rimborso del credito e della decorrenza degli interessi moratori, fino alla definizione del relativo procedimento in uno dei modi previsti dal codice di procedura penale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27165 del 2022

Normativa correlata

Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 1 lett. 5 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 8 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

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