Cass. pen. n. 10531 del 7 dicembre 1983
Testo massima n. 1
I pubblici esercizi sono da ritenersi privata dimora, ai fini dell'art. 614 c.p., non solo quando sono aperti al pubblico, ma anche quando, cessato l'orario di apertura, il proprietario si trattenga all'interno per compiere determinate attività (di pulizia, di sistemazione della merce e simili).
Testo massima n. 2
La facoltà di accesso da parte del pubblico a locali come le osterie, i bar, i negozi e altri locali aperti al pubblico, non fa venir meno nel titolare, anche per le responsabilità connesse alla conduzione dell'esercizio, il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrarvi o a rimanervi o che comunque si siano introdotti per fini non leciti o non allo scopo di usufruire dei servizi offerti. Risponde, pertanto, di violazione di domicilio chi si introduca in un negozio per minacciare e aggredire e, quindi, per uno scopo non solo illecito, ma del tutto opposto a quello concernente la facoltà di usufruire del servizio di vendita.
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