Cass. pen. n. 10601 del 11 novembre 1982

Testo massima n. 1


Poiché la tutela predisposta dall'art. 614 c.p. riguarda chiunque risieda legittimamente in un'abitazione o in altro luogo ad essa equiparabile, qualunque ne sia il titolo (di proprietà, di usufrutto, di abitazione, ecc.), e poiché il diritto all'inviolabilità del domicilio può essere fatto valere anche nei confronti del proprietario o del conduttore dell'immobile, commette violazione di domicilio il proprietario che, avendo ceduto ad altri il proprio alloggio sia pure a titolo precario, vi si introduca contro la volontà del titolare dopo aver scardinato la porta.

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