Cass. pen. n. 10601 del 11 novembre 1982

Testo massima n. 1


Poiché la tutela predisposta dall'art. 614 c.p. riguarda chiunque risieda legittimamente in un'abitazione o in altro luogo ad essa equiparabile, qualunque ne sia il titolo (di proprietà, di usufrutto, di abitazione, ecc.), e poiché il diritto all'inviolabilità del domicilio può essere fatto valere anche nei confronti del proprietario o del conduttore dell'immobile, commette violazione di domicilio il proprietario che, avendo ceduto ad altri il proprio alloggio sia pure a titolo precario, vi si introduca contro la volontà del titolare dopo aver scardinato la porta.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi