14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28251 del 9 luglio 2009
Testo massima n. 1
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata [ art. 615 bis c.p. ] la condotta di colui che installi nell’auto di un soggetto [ nella specie ex fidanzata ] un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all’art. 615 bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 c.p. – richiamato dall’art. 615 bis – tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via.
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