Art. 615 bis – Codice penale – Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde , mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17820/2025
Integra il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, nella forma aggravata, l'accesso al Sistema Informatico della Cognizione Penale (SICP) che è incluso tra i sistemi di "interesse pubblico" in ragione del contenuto, del diretto riferimento all'amministrazione della giustizia, della gestione da parte di una pubblica istituzione, nonché delle modalità d'ingresso, consentite solo a soggetti debitamente autorizzati in funzione delle mansioni pubbliche svolte.
Cass. civ. n. 34501/2024
Non configura la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa l'ingresso non autorizzato ad un sistema informatico protetto per carpire dati utili alla difesa in giudizio, tranne che siffatta condotta non costituisca l'unico mezzo per ottenere il risultato difensivo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che ha ritenuto non scriminata la condotta dell'imputata che, per acquisire informazioni sulla situazione economica del marito, da utilizzare nel procedimento di separazione personale, si era introdotta abusivamente nel sistema di "home banking" di quest'ultimo, nonostante avesse la possibilità di acquisire ugualmente i dati carpiti sollecitando il giudice civile a formulare un ordine di esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 28723/2024
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale, a condizione che integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., utilizzabili, come tali, nel processo penale i "files" captati in modalità attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese).
Cass. civ. n. 2905/2024
Ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo che disciplinino le modalità di accesso, consentendolo esclusivamente ai soggetti abilitati per determinate finalità ovvero per il raggiungimento degli scopi aziendali.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza il sistema Galileo, benché utilizzabile anche per effettuare ricerche su fonti aperte, in quanto riservato agli appartenenti all'AISI per lo svolgimento delle finalità proprie dell'Agenzia).
Cass. civ. n. 1161/2023
Integra il delitto di accesso abusivo al sistema informatico, aggravato ai sensi del comma terzo dell'art. 615-ter cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che, senza violare le disposizioni regolamentari e organizzative del proprio ufficio, acceda alla banca dati del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) al fine di fornire a terzi informazioni acquisibili solo previo pagamento di un corrispettivo. (In motivazione la Corte ha evidenziato che nella locuzione normativa di "sistema di interesse pubblico", non rientrano soltanto le "infrastrutture critiche dello Stato", ma anche quelle attività che, pur non riguardando dati di carattere riservato, sono funzionali al perseguimento di un generale interesse di rilevanza pubblicistica).
Cass. civ. n. 24848/2023
Non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, ammesso ad accedere nell'abitazione del coniuge separato, provveda a filmare, senza consenso, gli incontri tra quest'ultimo e il figlio minore, in quanto l'art. 615-bis, cod. pen., che tutela la riservatezza domiciliare, sanziona la condotta di chi risulti estraneo agli atti - oggetto di captazione - di vita privata, ossia agli atti o vicende della persona in luogo riservato e non quella di chi sia stato ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte.
Cass. civ. n. 17551/2023
Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen. la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che acceda alla banca dati interforze in violazione delle procedure interne di carattere autorizzativo e per finalità meramente esplorative, onde acquisire informazioni su colleghi e personaggi pubblici in assenza anche solo di un qualificato sospetto idoneo a stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 27900/2023
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la fattispecie di cui l'art. 615-ter, comma primo, cod. pen., contestata in relazione allo spazio di archiviazione c.d. "Dropbox", postula che sia individuato il soggetto titolare dello spazio e del relativo "ius excludendi alios" all'accesso al suddetto applicativo.
Cass. civ. n. 7775/2022
In tema di accesso abusivo a un sistema informatico, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di abuso della qualità di operatore del sistema, riveste siffatta qualifica non solo il titolare di poteri decisori sulla gestione dei contenuti o sulla configurazione del sistema, ma anche colui che, pur se destinato a svolgere compiti meramente esecutivi, sia comunque abilitato a operare sul sistema, modificandone i contenuti o la struttura.
Cass. civ. n. 46076/2022
In tema di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 3, cod. pen. nel caso di modifica della "password" d'accesso alla casella di posta elettronica e delle credenziali di recupero della medesima, determinandosi l'alterazione di una componente essenziale del sistema informatico che lo rende temporaneamente inidoneo al funzionamento.
Cass. civ. n. 689/2022
La circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen. ha natura soggettiva e rientra tra quelle "concernenti le qualità personali del colpevole", sicché, essendo soggetta al regime di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa.
Cass. civ. n. 24576/2021
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen., sono "di interesse pubblico" solo i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ossia destinati al servizio di una collettività indifferenziata e indeterminata di soggetti, e non anche quelli a vario titolo riconducibili all'esercizio di diritti, pur di rilevanza collettiva, costituzionalmente tutelati. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante nel caso di accesso abusivo al sito del fondatore di un movimento politico di livello nazionale utilizzato per la divulgazione delle idee di detto movimento).
Cass. civ. n. 16180/2021
L'accesso abusivo al Re.Ge. riguarda un sistema informatico di interesse pubblico e pertanto configura l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie di accesso al sistema per ragioni diverse da quelle per le quali lo stesso era consentito).
Cass. civ. n. 1761/2021
Non sussiste alcun rapporto riconducibile all'ambito di operatività dell'art. 15 cod. pen. tra il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., che sanziona l'accesso abusivo ad un sistema informatico, e quello di cui all'art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente l'illecito trattamento di dati personali, trattandosi di fattispecie differenti per condotte finalistiche e attività materiali che escludono la sussistenza di una relazione di omogeneità idonea a ricondurle "ad unum" nella figura del reato speciale, "ex" art. 15 cod. pen.
Cass. civ. n. 27990/2020
Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante strumenti di ripresa visiva, si procuri immagini delle parti intime di una paziente sottoposta ad esame diagnostico all'interno di uno studio medico privato e successivamente le diffonda attraverso i "social network", atteso che il bene giuridico tutelato dall'art. 615-bis cod. pen. concerne qualsiasi atto che la persona svolga nella vita privata in un luogo riservato.
Cass. civ. n. 72/2020
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1 cod. pen. non è sufficiente la mera qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto attivo, ma è necessario che il fatto sia commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione, di modo che la qualità soggettiva dell'agente abbia quanto meno agevolato la realizzazione del reato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto l'aggravante nel caso di reiterato accesso non autorizzato, da parte di un carabiniere in servizio, ad un indirizzo di posta elettronica privato a mezzo del proprio dispositivo mobile o del computer in dotazione dell'ufficio).
Cass. civ. n. 9932/2020
Non integra il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. la ripresa fotografica da parte del pubblico ufficiale di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora i quali siano liberamente osservabili dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che ivi si compie in modo da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. (Fattispecie relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, rispetto al quale è stata esclusa, ai sensi dell'art. 393-bis cod.pen., l'arbitrarietà della ripresa fotografica effettuata da vigili urbani, attraverso il cancello semiaperto della proprietà del ricorrente, al fine di verificare se fossero in corso di realizzazione abusi edilizi).
Cass. civ. n. 1957/2020
È configurabile il concorso nel reato di induzione ad accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nella forma aggravata di cui agli artt. 48 e 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen., del terzo estraneo all'azione esecutiva che istighi l'autore mediato ad indurre in errore il pubblico ufficiale, inconsapevole autore immediato, alla materiale intromissione ingiustificata nel sistema informatico al fine di acquisire notizie riservate.
Cass. civ. n. 21987/2019
Il delitto di cui all'art. 615-quater cod. pen. non può concorrere con quello, più grave, di cui all'art. 615-ter cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest'ultimo, oltre ad essere procedibile, risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l'antefatto ed in danno della medesima persona offesa.
Cass. civ. n. 26604/2019
Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello "ius excludendi alios", anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto. (Fattispecie relativa a frode informatica realizzata mediante intervento "invito domino", attuato grazie all'utilizzo delle "password" di accesso conosciute dagli imputati in virtù del loro pregresso rapporto lavorativo, su dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico della società della quale erano dipendenti, al fine di sviarne la clientela ed ottenere, così, un ingiusto profitto in danno della parte offesa).
Cass. civ. n. 565/2019
Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Fattispecie relativa alla trasmissione, tramite e-mail,da parte di un dipendente di istituto bancario ad altro dipendente non abilitato a prenderne cognizione, di dati riservati concernenti la clientela).
Cass. civ. n. 4669/2018
L'art. 615-bis cod. pen., che punisce la condotta di chi procura immagini o notizie attinenti alla vita privata, che si svolgono in luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora, è configurabile anche nell'ipotesi tentata qualora, adoperando tali strumenti, l'imputato non sia riuscito a procurarsi immagini o notizie della vita privata altrui. (Fattispecie in cui l'imputato, introducendo nel bagno dell'ufficio riservato al personale femminile una microtelecamera, a causa di un guasto tecnico di quest'ultima, non era riuscito a riprendere alcuna delle utenti).
Cass. civ. n. 36109/2018
Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis cod. pen. la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all'interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe; ne consegue che detto reato non è configurabile allorché l'autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l'atto della vita privata oggetto di captazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 615-bis cod. pen. della condotta dell'imputato che aveva filmato la propria moglie, nuda o seminuda, all'interno del bagno o della camera da letto, intenta all'igiene del corpo o alla cura della persona, in assenza di elementi che dimostrassero che la donna volesse condividere con l'imputato detti momenti di intimità).
Cass. civ. n. 27160/2018
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, in un'abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, in quanto l'interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l'intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso.
Cass. civ. n. 34151/2017
Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora" cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti.
Cass. civ. n. 22221/2017
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.
Cass. civ. n. 11994/2017
Non sussiste alcun rapporto riconducibile all'ambito di operatività dell'art. 15 cod. pen. tra il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen., che sanziona l'accesso abusivo ad un sistema informatico, e quello di cui all'art. 167 D.Lgs. n. 167 del 2003, concernente l'illecito trattamento di dati personali, in quanto costituiscono fattispecie differenti per condotte finalistiche e attività materiali che escludono la sussistenza di una relazione di omogeneità idonea a ricondurle "ad unum" nella figura del reato speciale, ex art. 15 cod. pen.
Cass. civ. n. 41210/2017
Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato - c.d. Re.Ge. - conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere).
Cass. civ. n. 25363/2015
Integra il reato di cui all'art. 615-bis, primo comma, cod. pen., la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno, ma non anche se i medesimi possono essere liberamente osservati dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che si compie in tale luogo in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza che aveva ravvisato la configurabilità del reato in questione, escludendo che le immagini captate con l'uso di un teleobiettivo e di un particolare programma al computer per ingrandire i fotogrammi senza modificarne la risoluzione, potessero considerarsi visibili dall'esterno del domicilio).
Cass. civ. n. 27847/2015
Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), deve ritenersi luogo di privata dimora la "toilette" di uno studio professionale, trattandosi di locale il cui accesso è riservato al titolare ed ai dipendenti dello studio ed è consentito a clienti e fornitori solo in presenza di positiva volontà del personale.(Fattispecie in cui la Corte, avendo riguardo a condotta posta in essere da uno dei titolari dello studio e consistita nella captazione delle immagini delle impiegate mediante un telefono cellulare opportunamente occultato, ha precisato che la disponibilità del luogo anche da parte dell'autore della indebita interferenza non incide sulla sussistenza del reato, che mira a tutelare la riservatezza domiciliare della persona offesa).
Cass. civ. n. 33265/2015
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 615 bis, comma terzo, cod. pen., è necessario che la realizzazione dei reati previsti dal medesimo articolo - integrati dalle condotte di procurarsi, di rivelare e diffondere indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in un luogo di privata dimora o nelle sue appartenenze - sia connessa con l'esercizio del potere o la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ovvero con l'esercizio della professione di investigatore privato, nel senso che le indicate qualità devono avere almeno agevolato la commissione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente esclusa dal giudice di merito l'aggravante, contestata con riferimento all'esercizio della professione di investigatore privato, evidenziando che l'attività compiuta dall'imputato, il quale si era limitato a fornire ed installare le apparecchiature utilizzate per la captazione, era da considerarsi come semplicemente prodromica rispetto all'uso di tali strumenti).
Cass. civ. n. 10083/2015
Ai fini della configurabilità del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, nel caso di soggetto autorizzato, quel che rileva è il dato oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico violando i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema o ponendo in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli sia incaricato e per le quali sia, pertanto, consentito l'accesso, con conseguente violazione del titolo legittimante l'accesso, mentre sono irrilevanti le finalità che lo abbiano motivato o che con esso siano perseguite. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 615 ter c.p., dell'imputato - socio e consigliere di amministrazione di una società, ed in tale qualità in possesso delle credenziali di accesso alla banca dati aziendale - per avere copiato dei file senza dimostrare la violazione delle regole poste dalla società, le quali erano intese a interdire non già la copia o la duplicazione in sé, ma la copia e la duplicazione esulanti dalle competenze dell'operatore, il quale, peraltro, nel periodo in contestazione esercitava ancora attività lavorativa per detta società).
Cass. civ. n. 10121/2015
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la circostanza aggravante prevista dall'art. 615 ter, comma terzo, cod. pen., per essere il sistema violato di interesse pubblico, è configurabile anche quando lo stesso appartiene ad un soggetto privato cui è riconosciuta la qualità di concessionario di pubblico servizio, seppur limitatamente all'attività di rilievo pubblicistico che il soggetto svolge, quale organo indiretto della P.A., per il soddisfacimento di bisogni generali della collettività, e non anche per l'attività imprenditoriale esercitata, per la quale, invece, il concessionario resta un soggetto privato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare che aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante in questione in relazione alla condotta di introduzione nella "rete" del sistema bancomat di un istituto di credito privato).
Cass. civ. n. 17325/2015
In tema di acceso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la "parola chiave" o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta. (In motivazione la Corte ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l'accesso e non invece il luogo in cui si trova l'elaboratore centrale).
Cass. civ. n. 47021/2013
Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici e telematici (art. 615 quater cod. pen.) e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico, ad opera di terzi e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat.