14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4926 del 4 febbraio 2009
Testo massima n. 1
L’occulta collocazione all’interno di un’autovettura di un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni intercorse tra le persone a bordo non integra il reato d’installazione d’apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche [ art. 617 bis c.p. ], non essendo in grado il congegno di captare le conversazioni di entrambi gli utilizzatori del telefono, né quello d’interferenze illecite nella vita privata [ art. 615 bis c.p. ], non essendo qualificabile l’autovettura come luogo di privata dimora.
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