14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9016 del 11 agosto 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
La mera ripresa fotografica di documenti di una società, nella specie ordinativi di acquisto, effettuata nel luogo di custodia degli stessi e non seguita da riproduzione, non integra il delitto di furto, consumato o tentato, ma quello previsto dall’art. 615 bis c.p.
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