Cass. civ. n. 24340 del 10 settembre 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Fondazioni lirico-sinfoniche - Piano di risanamento di cui all'art. 11 del d. l. n. 91 del 2013 - Misure obbligatorie - Riduzione del personale tecnico e amministrativo e razionalizzazione del personale artistico - Divieto di licenziamento del personale artistico - Insussistenza - Possibilità di licenziare per riduzione del personale - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.


L'obbligo per le fondazioni lirico-sinfoniche, previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c) del d.l. n.91 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 112 del 2013, di provvedere alla razionalizzazione del personale artistico non comporta necessariamente un divieto di licenziamento, ma - con misura più elastica rispetto alla riduzione del personale tecnico-amministrativo, imposta dalla medesima disposizione in via esclusiva - consente il ricorso a vari strumenti, fra i quali pure il licenziamento collettivo, se l'unico idoneo a realizzare il risanamento del conto economico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, dichiarativa della legittimità del licenziamento collettivo dell'intero corpo di ballo di una fondazione, soppresso a causa degli elevati costi, di produzione e del personale, superiori ai ricavi).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18327 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legge 08/08/2013 num. 91 art. 11 com. 1 lett. C
Legge 07/10/2013 num. 112 CORTE COST.

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