14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36288 del 22 settembre 2003
Testo massima n. 1
Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici [ art. 615 quater c.p. ] la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio [ c.d. clonazione ] è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche. Ne consegue che l’acquisto consapevole a fini di profitto di un telefono cellulare predisposto per l’accesso alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente [ «clonato» ] integra il delitto di ricettazione [ art. 648 c.p. ], di cui costituisce reato presupposto quello ex art. 615 quater c.p.
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