14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35383 del 29 settembre 2011
Testo massima n. 1
Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza [ art. 616 c.p. ], la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all’art. 616, comma secondo, c.p., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 c.p.c., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]