Cass. pen. n. 8838 del 1 ottobre 1997
Testo massima n. 1
In materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la nozione di giusta causa, alla cui assenza l'art. 616 secondo comma c.p., subordina la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza, non è fornita dal legislatore ed è dunque affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e che il giudice deve pertanto determinare di volta in volta con riguardo alla liceità — sotto il profilo etico e sociale — dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la giusta causa relativamente alla rivelazione del contenuto della corrispondenza del coniuge in un giudizio civile di separazione).
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