Cass. pen. n. 10898 del 24 ottobre 1980

Testo massima n. 1


Equivale alla «distruzione» della corrispondenza il sottrarla per un tempo apprezzabile alla disponibilità dell'avente diritto e ciò in considerazione del fatto che il ritardo nella sua consegna può, secondo i casi, rendere inutile la stessa o frustrare, comunque, il perseguimento dello scopo che si proponeva il mittente con il suo invio.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE