Cass. pen. n. 24375 del 22 febbraio 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti di natura sessuale – Obbligo del giudice che valuti sussistente il pericolo di inquinamento probatorio di indicare le specifiche ed inderogabili esigenze relative alle indagini e di fissare la data di scadenza delle stesse – Esclusione – Ragioni.


In tema di misure cautelari personali, il giudice che valuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti di natura sessuale non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative riguardanti i fatti per cui si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, né è obbligato a fissare la data entro cui espletare la necessaria attività d'indagine, stante la sussistenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che spetta eventualmente all'indagato indicare gli elementi contrari che depongono per l'insussistenza certa dell'esigenza, diversamente ammettendosi una non corretta sovrapposizione tra procedimenti cautelari che seguono, "ex positivo iure", regole diverse).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 36891 del 2020

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE