Cass. civ. n. 24387 del 11 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sostituzione avviso di accertamento annullato in autotutela - Rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi - Pretesa impositiva invariata - Sussistenza - Differenza con accertamento integrativo - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Fondamento.


In tema di accertamento delle imposte, la sostituzione di un avviso, annullato in sede di autotutela, costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento, per cui la sua emissione comporta una rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi già in possesso dell'Ufficio, senza potere incrementare la ripresa a tassazione, la quale presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, posta a base dell'accertamento integrativo, per come prescritto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11849 del 2023

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

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