Cass. civ. n. 2440 del 26 gennaio 2023
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Dipendenti di aziende editoriali e di stampa - Pensione anticipata ex art. 1, comma 154, della l. n. 205 del 2017 - Anzianità contributiva - Computo dei contributi figurativi accreditati per il periodo di mobilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della l. n. 205 del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione, in quanto la norma - riferendosi a coloro i quali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416 del 1981 entro il periodo di cassa integrazione, così fissando un limite temporale definitivo al fini dell'adesione all'opzione del pensionamento anticipato - ha introdotto una disciplina speciale, rispetto a quella di cui al d.P.R. n. 157 del 2013, il cui contenuto letterale è di stretta interpretazione.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
DPR 28/10/2013 num. 157
Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 154 CORTE COST. PENDENTE
Legge 22/12/2011 num. 214 art. 24 com. 18
Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 9 CORTE COST.