Cass. pen. n. 24425 del 26 aprile 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Divieto triennale di nuova concessione del beneficio previsto dall'art. 58-quater ord. pen. - Applicabilità anche all'ipotesi di revoca dell'affidamento "terapeutico" previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione - Ragioni.
Il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, previsto dall'art. 58-quater ord. pen., non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'infruttuosa applicazione di tale misura, oltre a non essere espressamente contemplata fra le condizioni "pregiudicanti" di cui all'art. 58-quater, comma 2, cit. in ragione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non determina alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformarsi ai benefici aventi finalità di rieducazione comune.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.