Cass. civ. n. 4816 del 14 aprile 2000
Testo massima n. 1
Le servitù negative — quale la servitus non aedificandi — sono sempre non apparenti e non possono pertanto formare oggetto di acquisto per usucapione.
Le servitù negative — quale la servitus non aedificandi — sono sempre non apparenti e non possono pertanto formare oggetto di acquisto per usucapione.