Art. 1061 – Codice civile – Servitù non apparenti

Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione [158] o per destinazione del padre di famiglia [1062].

Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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