Cass. civ. n. 24434 del 11 settembre 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Accise sull'energia elettrica - Inclusione nella base imponibile IVA - Condizioni - Fondamento.
In tema d'IVA, le accise sull'energia elettrica, dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione finanziaria, rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto quando sono effettivamente riversate sul consumatore finale, ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, poiché entrano a far parte del prezzo da quest'ultimo corrisposto, costituendo un elemento del costo del prodotto venduto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3
Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 78 com. 1 lett. A