Cass. pen. n. 4747 del 21 maggio 1983
Testo massima n. 1
Il delitto di usurpazione di terreno può essere commesso anche da persona diversa dal proprietario o dal possessore del terreno a favore del quale si verifica l'usurpazione. (Nella fattispecie l'usurpazione era stata commessa dal coltivatore del fondo, convivente con la proprietaria dello stesso, e l'azione penale era stata esercitata unicamente contro detto coltivatore).