Art. 631 – Codice penale – Usurpazione
Chiunque , per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile , ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22615/2024
In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta del condannato, onde verificare che la stessa abbia ad oggetto una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo la condanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultato al quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento.
Cass. civ. n. 21543/2024
A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Cass. civ. n. 14955/2024
In tema di revisione, la fase rescissoria, nell'attuale assetto normativo, non dev'essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all'udienza dibattimentale fissata a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l'acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria).
Cass. pen. n. 44028/2010
Il delitto di usurpazione (art. 631 c.p.) sussiste anche qualora la rimozione o l'alterazione riguardi i termini legittimamente apposti al bene immobile non solo dal proprietario del medesimo, ma anche dal suo possessore.
Cass. pen. n. 4747/1983
Il delitto di usurpazione di terreno può essere commesso anche da persona diversa dal proprietario o dal possessore del terreno a favore del quale si verifica l'usurpazione. (Nella fattispecie l'usurpazione era stata commessa dal coltivatore del fondo, convivente con la proprietaria dello stesso, e l'azione penale era stata esercitata unicamente contro detto coltivatore).