Cass. pen. n. 9628 del 15 novembre 1983
Testo massima n. 1
Il reato di deviazione di acque richiede, per la sua materialità obiettiva, che le acque, intese nell'accezione di massa complessiva dell'elemento liquido quale cosa immobile, nel suo stato naturale o artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico, siano deviate, e cioè sottratte alla loro destinazione in modo permanente o anche solo saltuario, con conseguente immutazione dello stato di possesso nei confronti di coloro che ne siano beneficiari. Resta escluso tale reato, potendo eventualmente ricorrere il reato di furto, solo quando non il complesso delle acque, oggetto della tutela penale, ma solo una frazione o quantità di esse, resa mobile mediante il distacco della massa complessiva, sia sottratta al possessore, senza che vi sia una modificazione, per deviazione, della massa liquida, rispetto alle condizioni e allo stato preesistenti.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi