Art. 632 – Codice penale – Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi , è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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