Cass. pen. n. 2308 del 8 marzo 1997

Testo massima n. 1


In tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, rientrano nella previsione della norma di cui all'art. 634 c.p. anche le situazioni possessorie — non contraddistinte attualmente dalla presenza viziante della vis o della clandestinità — aventi il contenuto delle servitù, siano esse apparenti e non apparenti; e ciò in quanto, ai fini della tutela penale, nessun senso avrebbe operato tale distinzione privatistica, che nemmeno ha rilevanza nell'ambito della tutela possessoria e che è presa in considerazione dal legislatore civile esclusivamente in relazione alla possibilità dell'usucapione (art. 1061 c.c.). (Fattispecie in tema di servitù di passaggio).

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