Art. 634 – Codice penale – Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633 bis, turba, con violenza alla persona [581] o con minaccia , l'altrui pacifico possesso di cose immobili , è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone [112 n. 1].

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 610/2017

Integra il reato di cui all'art. 634 cod. pen. anche il fatto commesso dal compossessore, poiché la commissione del reato non postula una situazione di possesso esclusivo della parte offesa.

Cass. pen. n. 2308/1997

In tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, rientrano nella previsione della norma di cui all'art. 634 c.p. anche le situazioni possessorie — non contraddistinte attualmente dalla presenza viziante della vis o della clandestinità — aventi il contenuto delle servitù, siano esse apparenti e non apparenti; e ciò in quanto, ai fini della tutela penale, nessun senso avrebbe operato tale distinzione privatistica, che nemmeno ha rilevanza nell'ambito della tutela possessoria e che è presa in considerazione dal legislatore civile esclusivamente in relazione alla possibilità dell'usucapione (art. 1061 c.c.). (Fattispecie in tema di servitù di passaggio).

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