Art. 634 – Codice penale – Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633 bis, turba, con violenza alla persona [581] o con minaccia , l'altrui pacifico possesso di cose immobili , è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone [112 n. 1].

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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