Cass. civ. n. 3556 del 25 marzo 1995
Testo massima n. 1
L'apparenza della servitù, senza della quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica nella presenza di opere visibili e permanenti che, per la loro struttura e consistenza, inequivocabilmente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro e non nella conoscenza meramente soggettiva dell'esistenza dell'onere (nella specie, il giudice di merito aveva accertato il requisito dell'apparenza solo sulla base delle dichiarazioni delle parti circa la conoscenza dell'onere).