Cass. pen. n. 24487 del 18 aprile 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Silenzio serbato su un evento sopravvenuto da cui dipende la cessazione dell'obbligazione pecuniaria - Idoneità ad integrare un raggiro - Condizioni - Fattispecie.
In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale a operare sul conto corrente sul quale erano accreditati i ratei pensionistici, condotta idonea a trarre in inganno l'ente sull'esistenza in vita dell'avente diritto).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE