Cass. pen. n. 24487 del 18 aprile 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Silenzio serbato su un evento sopravvenuto da cui dipende la cessazione dell'obbligazione pecuniaria - Idoneità ad integrare un raggiro - Condizioni - Fattispecie.


In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale a operare sul conto corrente sul quale erano accreditati i ratei pensionistici, condotta idonea a trarre in inganno l'ente sull'esistenza in vita dell'avente diritto).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 17688 del 2004

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE

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