Cass. pen. n. 7239 del 24 giugno 1992

Testo massima n. 1


Il reato di truffa si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo (nel caso di specie: un ente pubblico) assume per effetto degli artifici e raggiri l'obbligazione, bensì quando l'agente consegue la disponibilità concreta del bene con l'effettivo altrui danno consistente nella perdita del bene stesso da parte del soggetto passivo. Da qui l'ulteriore conseguenza che quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso; atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione.

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