Cass. pen. n. 3685 del 16 marzo 1990
Testo massima n. 1
Ricorre il delitto di truffa anche quando la condotta dell'agente si esplica in un contegno capace di ingenerare errore per omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire perché in tal caso l'errore in cui viene a cadere il soggetto passivo è conseguenza diretta del preordinato inganno dell'agente. (Fattispecie relativa ad omessa comunicazione, da parte di assegnatario di alloggio Iacp, della cessazione delle condizioni legittimanti la permanenza nella titolarità del rapporto di assegnazione).