Cass. pen. n. 16304 del 27 novembre 1989

Testo massima n. 1


Il delitto di truffa si consuma esclusivamente allorché dalla induzione in errore di un soggetto, mediante gli artifici e raggiri, l'autore consegua un ingiusto profitto con altrui danno; danno che deve avere contenuto patrimoniale, deve concretarsi, cioè, in un detrimento del patrimonio. Anche nel tentativo, quindi, gli atti devono essere, oltre che idonei, diretti in modo non equivoco a conseguire un ingiusto profitto con un corrispondente danno patrimoniale del soggetto passivo.

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