Cass. pen. n. 7730 del 28 luglio 1986
Testo massima n. 1
Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto, con contestuale verificazione del danno altrui. (Nella specie è stato ritenuto che il reato di truffa si consumò con la consegna, da parte del soggetto attivo al soggetto passivo, di una schedina di totocalcio falsamente indicata come vincente, in pagamento di un debito per canoni locatizi, a nulla rilevando che, successivamente, scoperto l'inganno, siano state rilasciate cambiali da parte del prevenuto in pagamento del debito predetto).
Testo massima n. 2
In tema di truffa, il profitto, a differenza del danno che deve avere sempre natura patrimoniale, può non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale.