Cass. pen. n. 10002 del 22 novembre 1983
Testo massima n. 1
L'evento nel reato di truffa consiste nel conseguimento del profitto con altrui danno, elementi collegati tra loro in modo da costituire due aspetti di un'unica realtà, la quale viene quindi in essere con l'effettivo conseguimento del bene da parte del reo e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. In tal modo si perfeziona il reato.