Cass. pen. n. 7181 del 14 febbraio 2008
Testo massima n. 1
La truffa contrattuale si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, bensì nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima.