Cass. pen. n. 24515 del 19 gennaio 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Indagato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Misura cautelare della custodia cautelare in carcere - Presunzione di adeguatezza - Sussistenza - Derogabilità - Ipotesi.
In tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4