Cass. civ. n. 4744 del 27 febbraio 2014

Testo massima n. 1


Nel giudizio di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto di condannare l'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, lo condanni a pagare la medesima somma a titolo di risarcimento del danno, non ricorrendo un titolo diverso da quello della domanda, poiché il costo dell'eliminazione dei difetti è parte del generico ed onnicomprensivo danno risarcibile.

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