Cass. civ. n. 13052 del 9 settembre 2002

Testo massima n. 1


In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, poiché i relativi provvedimenti, sono legittimamente assunti in sede camerale, agli stessi è applicabile la disciplina dell'art. 739, terzo comma, c.p.c., relativa alla non reclamabilità, salvo che la legge disponga altrimenti, dei decreti pronunciati in camera di consiglio dalla Corte d'appello.

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