Art. 739 – Codice di procedura civile – Reclami delle parti

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti [c.c. 84, 288 3, 314-325].

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo [747 3, 749 3, 750 3, 779 3].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 11449/2025

La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 10243/2025

In tema di sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo avverso il decreto di definitiva formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 14-octies, comma 4, della l. n. 3 del 2012, il rinvio operato dall'art. 10, comma 6, della stessa legge all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del liquidatore.

Cass. civ. n. 5157/2025

In tema di omologazione del piano del consumatore, il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto.

Cass. civ. n. 7414/2024

Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.

Cass. civ. n. 7311/2024

Il provvedimento di reclamo avverso il decreto del tribunale dei minorenni avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale, anche nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale ed è modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, risultando perciò impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione.

Cass. civ. n. 4326/2024

In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 3 del 2012, all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, mentre nell'ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall'art. 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 23548/2023

In tema di procedimento di formazione dell'inventario, il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., che contenga anche la statuizione circa l'anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell'inventario di cui all'art. 769 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, come tale privo del carattere della decisorietà e della idoneità al passaggio in giudicato, salvo che per la statuizione in punto di pagamento delle spese del procedimento, ex art. 111, comma 7, Cost.

Cass. civ. n. 6231/2023

In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.

Cass. civ. n. 142/2023

Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori - adottato ai sensi dell'art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo - non ha una portata puramente esortativa, ma immediatamente afflittiva, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all'assistenza, educazione e istruzione degli stessi; presenta inoltre caratteri di definitività che ne giustificano l'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.

Cass. civ. n. 5493/2012

In tema di impugnazione, nei procedimenti attivati su istanza di parte, ove un termine sia prescritto per il compimento di attività, la cui omissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli; pertanto, va esclusa l'improcedibilità del reclamo, proposto avverso il provvedimento di affidamento esclusivo del figlio naturale ad un genitore, non notificato per non avere il reclamante avuto comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di merito, contenente anche il termine per notificarlo, dovendo essere disposta la rinnovazione della notifica e fissato un nuovo termine.

Cass. civ. n. 2757/2012

Anche nel procedimento camerale previsto dall'art. 2192 c.c., nel quale il tribunale provvede su reclamo avverso il decreto emesso dal giudice del registro, è legittima - benché esso sia destinato a concludersi con un decreto non direttamente incidente su posizioni di diritto soggettivo, bensì volto alla gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali - la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata in favore di colui il quale, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati, le abbia anticipate e tale condanna ben può fondarsi sulla soccombenza processuale dei controinteressati, o del ricorrente nei confronti di questi ultimi, nel contrasto delle rispettive posizioni soggettive.

Cass. civ. n. 22153/2010

È reclamabile davanti alla corte d'appello il decreto emesso dal tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 13 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499, che abbia provveduto sul ricorso per il rilascio del certificato di eredità e legato nel sistema tavolare di pubblicità immobiliare sia perché, in base alle regole generali e dopo la novella di cui al d.l.vo 19 febbraio 1998, n. 51, sulle impugnazioni dei decreti camerali del tribunale in composizione monocratica deve pronunciarsi la Corte d'appello, sia in virtù dell'art. 739 c.p.c. richiamato dall'art. 23 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499; non potendo pervenirsi a diversa conclusione mediante il richiamo all'art. 126 del citato r.d. n. 499 del 1929, norma che riguarda il reclamo davanti al Tribunale collegiale avverso i decreti tavolari aventi ad oggetto il regolamento secondo legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, i quali sono atti aventi contenuto, natura, finalità e presupposti del tutto diversi dal certificato di eredità.

Cass. civ. n. 14091/2009

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello, in esito all'interposto reclamo, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra il minore e i nonni).

Cass. civ. n. 2937/2008

Il reclamo contro i provvedimenti resi dal giudice tutelare (nella specie, rimozione dalla carica di tutore) va proposto al tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d'Appello, in conformità alla regola generale sul reclamo dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.

Cass. civ. n. 2756/2008

Il decreto emesso dalla Corte d'appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto l'affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è impugnabile col ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell'art. 739 c.p.c. e, non essendo stato adottato per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, bensì allo scopo esclusivo di tutelare l'interesse del minore, neppure col ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo dei caratteri di decisorietà e definitività; né assume alcun rilievo il fatto che col ricorso sia stata denunciata anche la violazione di una norma sulla competenza, poiché la pronuncia sull'osservanza delle norme processuali ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato.

Cass. civ. n. 19094/2007

Il regime delle impugnazioni dei decreti emessi in sede di reclamo dalla sezione per i minorenni della Corte d'Appello in tema di disciplina del regime delle visite al figlio naturale non è stato modificato dall'introduzione nell'ordinamento processualistico dell'art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, con la conseguenza che i decreti menzionati, essendo suscettibili di revoca e modifica in ogni momento, sono inidonei ad acquisire efficacia definitiva e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 2539/2005

Il decreto pronunciato dal tribunale sul ricorso dello straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari è impugnabile con il reclamo alla corte di appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. (richiamato, con l'intera disciplina del rito camerale, dall'art. 30, comma sesto, D.L.vo 25 luglio 19989, n. 286) e non con il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 209/2005

In tema di ricongiungimento familiare richiesto dallo straniero extracomunitario per i propri familiari, la circostanza che il visto di ingresso, che deve essere rilasciato dall'Autorità consolare una volta che la Questura, cui la domanda viene presentata, rilasci il nulla osta condizionato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, non si configuri come esercizio di poteste discrezionale, non essendo consentita una valutazione di opportunità del rilascio stesso, non incide sulla possibilità che, all'esito delle verifiche demandate a tale autorità, il visto venga negato, per difetto del requisito della «vivenza a carico» La natura non discrezionale del provvedimento di diniego può peraltro rilevare al fine di configurare la posizione soggettiva del richiedente in termini di diritto soggettivo, ma non anche ad escludere la legittimazione dell'Autorità consolare, e per essa del Ministero degli affari esteri, una volta che il diniego del visto venga impugnato dinnanzi al giudice ordinario, a resistere nel relativo procedimento camerale e a proporre eventualmente reclamo avverso il decreto che accolga il ricorso e imponga il rilascio del visto. (Nella specie, il decreto impugnato, cassato dalla Corte di cassazione, aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Ministero degli affari esteri sulla base del rilievo che, essendo il rilascio del visto di ingresso un atto assolutamente vincolato e difettando quindi una potestà discrezionale dell'autorità consolare, non sussisteva neanche la legittimazione della medesima amministrazione a proporre reclamo avverso il provvedimento giurisdizionale che, riconosciuta la sussistenza dei requisiti già accertati dalla questura, aveva ordinato il rilascio del visto).

Cass. civ. n. 11308/2004

In tema di disciplina degli stranieri, la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell'art. 30, comma primo, D.L.vo n. 286 del 1998, la quale risulti fondata sul profilo della mancata convivenza, dopo il matrimonio, con il cittadino italiano, va impugnata davanti al tribunale del luogo di residenza dell'interessato, che provvede «nei modi di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.», con la conseguenza che il decreto poi emesso dal giudice di primo grado deve essere reclamato, ai sensi dell'art. 739 del codice di rito, davanti alla Corte d'appello, la cui decisione potrà poi impugnarsi in Cassazione, con preclusione per l'impugnativa diretta in sede di legittimità del provvedimento del tribunale.

Cass. civ. n. 122/2004

Il reclamo ai sensi dell'art. 739, primo comma, c.p.c. avverso il decreto del tribunale, in composizione monocratica, emesso su ricorso dello straniero extracomunitario avverso provvedimento dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (nella fattispecie, diniego di visto d'ingresso in Italia) va proposto alla corte di appello, e non al tribunale in composizione collegiale, al quale compete esclusivamente il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare.

Cass. civ. n. 18514/2003

I provvedimenti emessi in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., non sono impugnabili con il ricorso ordinario per cassazione, mentre sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. solo ove presentino i caratteri della decisorietà e della definitività, con conseguente idoneità al passaggio in giudicato. Ne consegue che il decreto del tribunale per i minorenni, emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare concernente, ex art. 371 c.c., il luogo dove i minori devono essere allevati (nonché, nella fattispecie, il regime degli incontri dei medesimi con i nonni materni, in una situazione di conflittualità tra nonni paterni e materni), non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che non possiede i suddetti caratteri, concernendo provvedimenti adottati dal giudice tutelare nell'esclusivo interesse dei minori, revocabili e modificabili in ogni tempo e, quindi, non suscettibili di passare in giudicato.

Cass. civ. n. 12223/2003

È reclamabile davanti alla Corte d'appello il decreto emesso dal giudice monocratico di tribunale sul ricorso dell'interessato, proposto ex art. 30, comma sesto, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari (nonché contro gli altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare).

Cass. civ. n. 7259/2003

È inammissibile il reclamo alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso il decreto ex art. 745 c.p.c. con cui il presidente del tribunale ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione di un atto privato, essendo il reclamo in questione previsto con riferimento ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra i quali non rientra quello contemplato dall'art. 745 cit., che è di competenza del presidente del tribunale.

Cass. civ. n. 13052/2002

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, poiché i relativi provvedimenti, sono legittimamente assunti in sede camerale, agli stessi è applicabile la disciplina dell'art. 739, terzo comma, c.p.c., relativa alla non reclamabilità, salvo che la legge disponga altrimenti, dei decreti pronunciati in camera di consiglio dalla Corte d'appello.

Cass. civ. n. 14818/2000

Il provvedimento emesso dal tribunale adito in sede di impugnazione avverso la radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi, pronunciata nei confronti di un iscritto ai sensi degli artt. 7 e 11 legge 17 febbraio 1992, n. 166 ha natura di decreto, perché il quinto comma di quest'ultimo articolo stabilisce che la decisione sia adottata in camera di consiglio, e l'art. 737 c.p.c. prevede che, salvo diverse disposizioni, tali pronunce assumano la forma del decreto motivato. Ne consegue che nel caso in cui erroneamente il tribunale definisca il giudizio impugnatorio con sentenza, resta fermo il regime giuridico del reclamo al giudice di appello avverso quest'ultima, ed in particolare il termine di dieci giorni per proporlo, ai sensi dell'art. 739, secondo comma, c.p.c., mentre invece il ricorso nel più lungo termine previsto dagli artt. 325 e ss. c.p.c. è ammissibile soltanto se la decisione che conclude il procedimento camerale è, per legge, adottare con sentenza.

Cass. civ. n. 6900/1996

Qualora il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli artt. 737 e seguenti c.p.c., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritti o di status — come avviene, ex art. 5, comma quarto, legge n. 117 del 1988 per il procedimento di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie —, esso deve essere completato con le forme adeguate all'oggetto, tra le quali rientra il patrocinio di un procuratore legalmente esercente; con la conseguenza che il reclamo avverso provvedimento in camera di consiglio sottoscritto da procuratore esercente extra districtum e da altro abilitato nel distretto ma indicato solo come domiciliatario, se non è seguito dalla costituzione in giudizio di procuratore esercente nel distretto e menzionato nella procura, è affetto da nullità insanabile.

Cass. civ. n. 5519/1996

In materia di procedimento di iscrizione delle imprese artigiane nel relativo albo, disciplinato dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il provvedimento in camera di consiglio con il quale il tribunale, investito del ricorso contro le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato, abbia giudicato esclusivamente sulla competenza, senza decidere il merito della causa, avendo natura sostanziale di sentenza, poiché pronuncia in ordine a diritti soggettivi tra più soggetti portatori di interessi contrapposti, può essere impugnato soltanto con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e non anche con reclamo ex art. 739 stesso codice.

Cass. civ. n. 1786/1996

Il procedimento per la modificazione dei provvedimenti della separazione riguardanti i coniugi e la prole, regolato dall'art. 710 c.p.c., nel testo introdotto con la legge n. 331 del 1988, costituisce un procedimento camerale che si conclude con un decreto motivato, soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., ancorché erroneamente emesso sotto forma di sentenza, dovendo applicarsi, anche nell'indicata ipotesi, la disciplina dei provvedimenti camerali da adottare con decreto, prevista in via generale dalla legge.

Cass. civ. n. 869/1994

I provvedimenti del tribunale sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione di paternità o maternità naturale ex art. 274 c.c. sono reclamabili, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., entro dieci giorni dalla notificazione o, in difetto di questa, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., ancorché trattisi di provvedimenti di natura decisoria che attengono a diritti soggettivi o a status.

Cass. civ. n. 10778/1993

Anche se assoggettati alla disciplina dell'art. 534 e ss. c.p.c., espressamente richiamata dall'art. 733, al quale rinvia l'art. 748 c.p.c., gli atti relativi alla vendita dei beni ereditari, avendo solo funzione attuativa del provvedimento di autorizzazione del giudice e di liquidazione, quindi, del patrimonio ereditario, non possono essere considerati (atti) esecutivi, perché in alcun modo possono ricondursi ad una azione esecutiva, caratterizzata dalla funzione di realizzazione della pretesa del creditore precedente, e possono essere, pertanto, oggetto non della opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. ma, se si tratta di provvedimenti pronunciati dal giudice che ha autorizzato la vendita per la soluzione delle questioni sorte nel corso di questa, del reclamo previsto dall'art. 739 dello stesso codice (nella specie, si trattava del decreto con il quale il tribunale, provvedendo su una richiesta di istruzioni del notaio incaricato della vendita, aveva dichiarato inammissibile l'offerta di aumento di sesto presentata, dopo l'aggiudicazione, da una delle parti che avevano partecipato all'asta).

Cass. civ. n. 10737/1993

Non è impugnabile con reclamo al presidente della corte di appello il provvedimento con il quale il presidente del tribunale rigetti la istanza di cancellazione del debitore cambiario protestato dallo elenco dei protesti, ai sensi dell'art. 3 L. n. 77 del 1955 (come modificato dall'art. 12 della L. n. 349 del 1973), perché il legislatore non ne ha previsti esplicitamente l'impugnabilità e non essendo esperibile, rispetto a detto provvedimento adottato da un organo giudiziario monocratico, il rimedio previsto dagli artt. 739 e 742 bis c.p.c. per i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati in camera di consiglio.

Cass. civ. n. 3127/1993

Il decreto, con cui il tribunale dispone l'ispezione dell'amministrazione di una società, è suscettibile di reclamo alla corte di appello a norma degli artt. 739 e 742 bis c.p.c., sia perché l'art. 2409 c.c. non pone alcuna distinzione tra i provvedimenti istruttori e quelli conclusivi della procedura - da adottarsi tutti in forma di decreto a norma dell'art. 103 disp. att. c.c. -, sia perché l'ordine d'ispezione ha un carattere cautelare particolarmente incisivo sulla vita della società, non riducibile ai poteri esercitabili nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio e tale da giustificarne l'immediata impugnabilità.

Cass. civ. n. 6136/1991

Il decreto - reso nel vigore dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 - con il quale si sia disposta l'attribuzione della pensione al coniuge divorziato, al pari di tutti i decreti camerali, non è appellabile, ma reclamabile ai sensi e nel termine di cui all'art. 739, secondo comma, c.p.c., senza che la durata di tale termine possa suscitare dubbi di legittimità costituzionale, perché, sebbene inferiore a quella propria del termine per impugnare le decisioni emesse in esito all'ordinario processo di cognizione, è certamente idonea a consentire - stante la natura del provvedimento camerale, la limitatezza del suo contenuto e l'essenzialità della motivazione che esso richiede - l'apprestamento di adeguato gravame.

Cass. civ. n. 5877/1991

Anche nel procedimento camerale (nella specie, per l'attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione spettante al coniuge superstite, ex art. 9 L. 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 2 della L. 1 agosto 1978, n. 436), così come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualità di parte e quindi di soggetto legittimato al reclamo ex art. 739 c.p.c., si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente per relationem, rispetto alla qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono rimasti indebitamente estranei al procedimento possono denunciare, in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso inter alios.

Cass. civ. n. 2050/1988

Il decreto emesso in camera di consiglio, nella procedura di cui all'art. 9 L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13, L. n. 74 del 1987, di revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio riguardanti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, può formare oggetto di notificazione (arg. ex art. 739 c.p.c.), per cui in caso di difetto di notificazione la relativa impugnazione è soggetta al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 5814/1987

Poiché nei procedimenti di volontaria giurisdizione non è necessario il patrocinio di un procuratore legalmente esercente, prescritto dall'art. 82 c.p.c. per il caso di partecipazione al giudizio, nella controversia per la designazione dell'erede più idoneo a subentrare nella posizione di assegnatario di terreno di riforma fondiaria, di cui all'art. 7 della L. 29 maggio 1967, n. 379 — che è soggetta al rito camerale — la parte può proporre personalmente il reclamo avverso il provvedimento del tribunale.

Cass. civ. n. 4198/1978

Ai sensi degli artt. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, 737, 738 e 739 c.p.c., la revisione, per fatti sopravvenuti, delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati deve essere pronunciata dal tribunale in esito a procedimento camerale e con decreto motivato. Il relativo provvedimento, ancorché erroneamente adottato con la forma della sentenza, è soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni, la quale pronuncia a sua volta con decreto motivato, impugnabile, stante la sua natura decisoria e definitiva, con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 3778/1978

Poiché nei procedimenti in camera di consiglio il reclamo al giudice gerarchicamente superiore non apre un giudizio di impugnazione in senso tecnico, essendo rivolto solamente a provocare la prosecuzione dello stesso procedimento, non si applica a questi ultimi la disposizione limitativa della rappresentanza procuratoria di cui all'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., per il quale la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. È, pertanto, ammissibile il ricorso per regolamento di competenza, proposto contro un decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo, notificato al procuratore della controparte costituito nel procedimento camerale sulla base di una procura rilasciata per il giudizio svoltosi in camera di consiglio innanzi al tribunale per i minorenni.

Cass. civ. n. 3563/1971

In ordine alla legittimazione ed all'interesse dei terzi interessati ad agire in via contenziosa contro un provvedimento di volontaria giurisdizione autorizzativo di un atto lesivo di un loro diritto, occorre distinguere a seconda che i vizi del provvedimento comportino, o non, la nullità dell'atto autorizzato. Ove tale nullità sussista, l'azione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse. Se, invece, i vizi o, addirittura, la mancanza dell'autorizzazione non sono causa di nullità dell'atto autorizzato, in quanto l'autorizzazione non attiene ad un requisito essenziale di questo, bensì alla considerazione di particolari interessi che possono essere soddisfatti anche in assenza di essa o che comunque, non sono tutelabili senza un apposita domanda dei portatori degli interessi medesimi, i soggetti diversi da tali interessati non sono legittimati all'azione dichiarativa dei vizi dell'autorizzazione o non hanno interesse a proporla. In particolare, essi non vi hanno interesse anche se la stessa autorizzazione sia nulla, in quanto tale nullità comporta la semplice annullabilità dell'atto, che non potrebbe essere da essi opposta; non sono legittimati, ove il provvedimento autorizzatorio sia annullabile, poiché allora questo atto disposto a tutela di un particolare interesse, potrà essere annullato solo su istanza del portatore di tale interesse (salvo i casi di annullabilità assoluta).

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